Il documento CIIP smonta le falle dell’Accordo Stato Regioni 2025 e propone un repertorio nazionale dei soggetti formatori. I 90 giorni per istituirlo sono già scaduti.
Il 24 maggio 2026 scade il periodo transitorio dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 – il testo unico che ha ridisegnato la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dando dodici mesi per adeguarsi. Il problema è che una parte decisiva di quell’impianto – sapere chi è autorizzato a erogare la formazione – resta sulla carta.
Il repertorio nazionale dei soggetti formatori non esiste. L’“atto successivo” previsto dall’Accordo non è mai arrivato. Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, aveva fissato un termine perentorio: 90 giorni, cioè entro il 30 marzo 2026.
In questo vuoto si inserisce il documento pubblicato il 27 marzo dalla CIIP – la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, organismo che riunisce le principali associazioni professionali del settore e siede ai Tavoli Tecnici del Ministero del Lavoro. È una radiografia impietosa di un sistema formativo che l’Accordo 2025 ha voluto riformare ma che, nei fatti, resta un mercato con regole incomplete e zone franche preoccupanti.
Un’architettura ambiziosa, con i pilastri scoperti
L’Accordo del 17 aprile 2025 ha operato un riordino massiccio: ha unificato i precedenti accordi 2011/2012/2016, introdotto l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, reso obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento, eliminato i 60 giorni di grazia post-assunzione. L’ambizione dichiarata era superare la logica dell’attestato come fine a sé stesso, per passare a una formazione la cui efficacia fosse misurabile nel contesto operativo reale.
Ma l’Accordo ha delegato ad atti successivi tre pilastri fondamentali: la definizione dei requisiti minimi dei soggetti formatori, l’istituzione del repertorio nazionale, le modalità di monitoraggio e controllo. Tre pilastri senza i quali il nuovo impianto poggia su fondamenta scoperte. Il documento della CIIP – firmato da Norberto Canciani, Angelo Alesini, Renata Borgato e altri cinque specialisti del Gruppo Formazione – parte esattamente da qui.
Il far west dei soggetti formatori
Chi può fare formazione sulla sicurezza in Italia? L’Accordo distingue soggetti “istituzionali” (Ministeri, Regioni, Università, INAIL, ordini professionali), “accreditati” presso le Regioni, e “altri soggetti” (fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni datoriali e sindacali). La CIIP smonta ognuna di queste categorie.
I Ministeri. L’Accordo ne include alcuni ma ne esclude altri senza logica: mancano Giustizia, Trasporti ed Economia (Guardia di Finanza). Escludere la GdF dall’obbligo formativo quando tutte le altre forze di polizia sono incluse non ha alcuna base giuridica – tanto più che l’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede decreti specifici per questi settori.
Le Università. Nervo scoperto. Inserirle tra i soggetti istituzionali – automaticamente qualificati, senza verifica di esperienza – ha aperto la porta a facoltà prive di competenza specifica in SSL che appaltano la formazione a strutture esterne, trattenendo una commissione sugli attestati. La CIIP chiede delibera obbligatoria del Senato Accademico e divieto esplicito di subappalto.
La “diretta emanazione”. La falla più grave. Associazioni datoriali e sindacali possono delegare la formazione a strutture di loro emanazione. Il meccanismo si è trasformato nella porta d’ingresso per enti improvvisati che, con accordi di comodo, si dichiarano emanazione di qualche associazione compiacente. L’Accordo 2025 ha stretto la definizione, ma senza controlli reali la norma resta lettera morta.
La proposta più incisiva: un art. 23-bis al D.Lgs. 81/2008 con obblighi e sanzioni specifiche per gli enti formatori. Oggi chi eroga formazione non conforme non rischia nulla. Il datore di lavoro è sanzionabile per la mancata formazione; il soggetto che l’ha erogata in modo inadeguato è giuridicamente invisibile. Un’asimmetria che il documento definisce non più tollerabile.
Misurare l’efficacia, non gli attestati
I due allegati del documento spostano l’attenzione dal chi forma al come si verifica che la formazione produca qualcosa. L’Accordo 2025 ha introdotto la verifica dell’efficacia durante la prestazione lavorativa, ma le indicazioni operative – osserva la CIIP – restano “semplicistiche e generiche”. E il coinvolgimento è limitato al datore di lavoro con l’“eventuale supporto del RSPP”, escludendo preposti, RLS, dirigenti e gli stessi docenti.
L’Allegato I propone due livelli di indicatori. Il primo è oggettivo e organizzativo: infortuni, near miss segnalati, non conformità rilevate negli audit, tempi di gestione delle segnalazioni. Il secondo è comportamentale e richiede osservazione sul campo: percentuale di utilizzo corretto dei DPI, qualità dei briefing dei preposti sulla sicurezza, attenzione al tema nelle riunioni operative dei dirigenti. La CIIP suggerisce anche action plan individuali – impegni concreti assunti dal lavoratore al termine della formazione, verificabili a distanza di settimane o mesi dal preposto o dal responsabile.
Il punto più realistico è nell’Allegato II, dedicato al monitoraggio da parte degli organi di vigilanza. Un ispettore sta in azienda poche ore. Può verificare la documentazione formale – fascicolo del corso, registri presenze, attestati – ma osservare i comportamenti reali dei lavoratori richiede una presenza prolungata che solo le figure interne possono garantire.
La conseguenza logica: il primo controllo sostanziale dell’efficacia formativa non spetta all’ispettore, ma all’impresa stessa. L’organo di vigilanza verifica che l’impresa abbia predisposto i propri controlli interni e ne valuta la coerenza con il DVR.
Resta una domanda aperta, posta con onestà nel documento: quando un deficit di efficacia sostanziale – il lavoratore non ha appreso, pur avendo frequentato – deve tradursi in una prescrizione? Se il corso è formalmente carente la risposta è semplice. Se il problema è la sostanza, la soglia d’intervento è molto più sfumata e gli strumenti per definirla oggi non esistono.
Formazione e governance ESG
Con l’entrata in vigore della CSRD e degli standard ESRS, le imprese soggette a rendicontazione di sostenibilità dovranno documentare le proprie pratiche formative secondo lo standard ESRS S1 (Own workforce). La formazione sulla sicurezza rientra a pieno titolo nella “S” di ESG. Un ente formatore non qualificato, un corso generico scollegato dalla realtà operativa, una verifica inesistente: elementi che possono emergere in un audit ESG esattamente come in un’ispezione dell’organo di vigilanza. Il documento CIIP non affronta esplicitamente questa connessione, ma la sua logica vi conduce: pretendere formazione efficace, verificabile e tracciabile non è soltanto tutela del lavoratore, ma anche governance.
Una riforma incompiuta
Il documento del Gruppo Formazione CIIP non contiene scoperte rivoluzionarie. Denuncia problemi noti a chiunque operi nel settore: enti formatori senza competenza, assenza di controlli sostanziali, formazione ridotta a pratica burocratica. La sua forza sta nell’articolazione delle proposte – puntuali, tecniche, corroborate da un’esperienza ventennale ai tavoli ministeriali – e nella tempistica: arriva nel momento esatto in cui il sistema è sospeso tra una riforma ambiziosa e la sua attuazione mancata.
Il repertorio nazionale, le sanzioni per chi eroga formazione non conforme, le modalità di monitoraggio: sono gli strumenti che servono per trasformare l’Accordo 2025 da documento a realtà operativa. I 90 giorni del D.L. 159 sono scaduti. Il transitorio scade tra poco più di un mese. E il documento della CIIP è sul tavolo del Ministero. La domanda è sempre la stessa: chi controlla chi forma?
Fonti primarie
– CIIP, “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Osservazioni e proposte sul quadro normativo vigente”, 27 marzo 2026 (ciip-consulta.it)
Riferimenti normativi
– Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)
– D.Lgs. 81/2008 (artt. 37, 23, 51)
– D.L. 159/2025, convertito con L. 198/2025 (art. 6)
– D.I. 6 marzo 2013 – Qualificazione del formatore