Sicurezza e smart working: solo ora sanzioni amministrative e penali

La Legge 34/2026 sulle PMI inserisce nel Testo Unico la sanzione penale per chi non consegna l’informativa ai lavoratori agili. E riscrive norme che c’erano già.

Dal 7 aprile 2026 un datore di lavoro che non consegna l’informativa scritta sui rischi ai propri dipendenti in smart working rischia l’arresto da due a quattro mesi. Oppure un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Lo stabilisce la Legge 11 marzo 2026, n. 34, la cosiddetta Legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo (GU n. 68) e composta da 26 articoli in sei capi. Quelli che ci interessano sono due: l’art. 10 e l’art. 11, che modificano direttamente il D.Lgs. 81/2008.

L’informativa che inserisce obbligo penale
L’obbligo di consegnare un’informativa annuale sui rischi ai lavoratori agili non nasce oggi. L’art. 22 della Legge 81/2017, quella che ha istituito il lavoro agile in Italia, lo prevedeva già. Il problema è che quella previsione viveva fuori dal Testo Unico sulla sicurezza, senza una sanzione specifica per l’inadempimento. Il datore che non consegnava il documento era esposto a responsabilità civile in caso di infortunio, ma nessuno poteva contestargli la mancata consegna in sé.
Per chissà quale motivo ci sono voluti nove anni perché il legislatore rimediasse. L’art. 11 della Legge 34/2026 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, e il meccanismo è semplice: l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile passa attraverso un’informativa scritta, da consegnare almeno una volta all’anno al lavoratore e al RLS. Chi non lo fa, adesso risponde penalmente.

Tre aspetti che meritano attenzione:
1) la norma chiarisce esplicitamente che l’informativa copre anche gli obblighi relativi ai videoterminali, un punto su cui la prassi interpretativa oscillava.
2) il lavoratore non è un soggetto passivo, ha l’obbligo speculare di cooperare alle misure di prevenzione.
3) il più rilevante sul piano pratico: non basta redigere il documento. Serve consegnarlo con modalità tracciabili, conservare la prova, aggiornarlo ogni anno. La differenza tra adempimento formale e adempimento reale, qui, si misura in mesi di arresto.
Un dettaglio che rischia di sfuggire: nonostante sia contenuta nella Legge annuale sulle PMI, questa disposizione si applica a tutte le imprese. Il perimetro è generale e non settoriale.

MOG, formazione, attrezzature: il legislatore che si dimentica di sé stesso
L’art. 10 della legge interviene sull’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 con un nuovo comma 5-ter: l’INAIL dovrà elaborare entro 120 giorni modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI. Il principio di proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione aziendale è fondamentale, e un MOG efficace è uno scudo concreto dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
Però qui c’è un altro problema: il D.L. 159/2025 aveva già introdotto un identico comma 5-ter allo stesso articolo 30. E prima ancora, il D.M. 13 febbraio 2014 aveva già fornito procedure semplificate per i MOG nelle PMI. Il legislatore ha riscritto una norma che esisteva già, dimenticandosi di averla già scritta?
Il resto delle modifiche all’art. 37 del Testo Unico è più operativo. La formazione e l’addestramento diventano obbligatori anche durante la cassa integrazione: una misura importante per evitare che il lavoratore rientri ‘appannato’ dopo mesi senza più dimestichezza con le procedure. Inoltre ora l’addestramento specifico su macchine e attrezzature può avvenire con tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, purché venga opportunamente tracciato in un registro anche informatizzato. Chi rifiuterà di partecipare ai corsi sulla sicurezza perderà indennità di mobilità o sussidi.
Riguardo le attrezzature, ci sono due novità importanti: l’esonero dall’assicurazione RCA obbligatoria per i carrelli elevatori che operano esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini o depositi (restano comunque coperti da polizza RC verso terzi); e l’inserimento nell’Allegato VII delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e delle piattaforme fuoristrada per frutteto, ora soggette a verifica triennale.
La Legge 34/2026 tocca molti punti. Quello più impattante è la sanzione penale sullo smart working, un segnale molto chiaro: il lavoro da remoto non è una zona franca della sicurezza. Per il resto, il legislatore ha mescolato novità reali a ripetizioni normative, con una certa disinvoltura nel riscrivere ciò che c’era già. Ai responsabili della sicurezza il compito di separare le une dalle altre, e di adeguarsi con urgenza, dato che il 7 aprile è già alle nostre spalle.


Riferimenti normativi
Legge 11 marzo 2 026, n. 34 – Legge annuale sulle piccole e medie imprese (GU n. 68 del 23/03/2026)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 3, 30, 37, 55)
Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Lavoro agile — art. 22 (obbligo informativo originario)
D.L. 159/2025 — Prima introduzione comma 5-ter all’art. 30 D.Lgs. 81/08
D.M. 13 febbraio 2014 – Procedure semplificate MOG per PMI
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Responsabilità amministrativa degli enti

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