La Commissione europea ha aperto il 6 maggio 2026 la consultazione pubblica sulle bozze definitive dei Revised European Sustainability Reporting Standards e dello standard “volontario” destinato alle imprese fuori dal perimetro CSRD. Una sola finestra, fino al 3 giugno, per pesare un intervento che ridisegna i pilastri della rendicontazione di sostenibilità europea: meno datapoint, e doppia materialità semplificata. E un “value chain cap” pensato per fermare la pressione informativa sulle PMI lungo la filiera. Il pacchetto Omnibus I trova qui uno dei suoi atti attuativi più sostanziosi.
Dal pacchetto Omnibus alla bozza finale
Le tappe vale ricostruirle. Il 26 febbraio 2025 la Commissione pubblica il primo pacchetto Omnibus, dichiarato programma di alleggerimento amministrativo. Un mese più tardi la Commissaria Maria Luís Albuquerque consegna a EFRAG il mandato per la consulenza tecnica sulla revisione degli ESRS. Nell’estate del 2025 si apre la consultazione tecnica di EFRAG sulla prima bozza: oltre 700 risposte raccolte in sessanta giorni, 41 interviste mirate, l’analisi di 650 report di sostenibilità dell’esercizio 2024. Il 3 dicembre 2025 EFRAG trasmette il parere tecnico alla Commissione. Sei mesi più tardi il documento approda alla consultazione pubblica “Have Your Say”. Conclusa questa fase, gli atti delegati saranno trasmessi a Parlamento europeo e Consiglio per la procedura di non obiezione, con scrutinio di due mesi prorogabile di altri due. Il quadro operativo non è ancora chiuso.
Cosa cambia: datapoint, doppia materialità, value chain cap
I numeri della Commissione descrivono un riassetto profondo. La proposta riduce di oltre il 60% i datapoint obbligatori, di oltre il 70% il totale dei datapoint richiesti, e stima una contrazione superiore al 30% dei costi di rendicontazione per impresa. Standard più sintetici, linguaggio accessibile, minori richieste narrative, eliminazione di disclosure considerate meno rilevanti per gli investitori. La doppia materialità – pietra angolare degli ESRS originari, identificata da molti stakeholder come fonte primaria di onere – viene semplificata nei criteri di valutazione, senza perdere il ruolo di principio guida. Resta centrale, con un’architettura applicativa più snella. La Direttiva Omnibus I del 2026 ha intanto già ristretto la platea delle imprese soggette a CSRD, fissando nuove soglie dimensionali sotto cui l’obbligo non scatta.
VSME e value chain cap: il presidio per le PMI
Il secondo atto delegato in consultazione introduce uno standard volontario per le imprese fuori CSRD, costruito sul VSME elaborato da EFRAG e già raccomandato dalla Commissione con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio scorso. Architettura modulare ereditata dal VSME originario: un Basic Module con undici informative essenziali su ambiente, forza lavoro, salute e sicurezza, retribuzione, corruzione; un Comprehensive Module con disclosure aggiuntive su strategia climatica, rischi, diritti umani, governance. Per le microimprese sotto i dieci dipendenti alcune disclosure ambientali diventano interamente volontarie.
Il nodo operativo è il “value chain cap”: le aziende soggette a CSRD non potranno richiedere ai partner di filiera con meno di 1.000 dipendenti dati che eccedano quanto previsto dallo standard volontario. Le PMI hanno diritto formale di rifiutare richieste eccedenti; eventuali integrazioni dovranno essere esplicitamente qualificate come volontarie. La Commissione presenta il meccanismo come risposta al “trickle-down effect”, la cascata di questionari ESG che banche, clienti corporate e operatori finanziari riversano oggi sulle imprese minori della filiera. Il cap, va detto, copre solo le richieste connesse alla rendicontazione prevista dall’Accounting Directive: altri obblighi informativi UE o nazionali restano fuori dalla protezione.
Implicazioni HSE ed ESG
La riforma incide sulla struttura informativa che presidia il fronte sociale del reporting. Il modulo B9 del VSME copre Salute e sicurezza della forza lavoro: per chi opera in ambito HSE, l’introduzione di uno standard volontario armonizzato genera un terreno comune di rendicontazione agganciabile a quanto già richiesto dal D.Lgs. 81/08 e dal sistema di gestione della sicurezza. Sul lato CSRD, lo standard ESRS S1 sulla forza lavoro propria rientra nel perimetro semplificato: meno granularità nei datapoint, centralità invariata nella valutazione di doppia materialità.
Per le imprese fuori CSRD il VSME diventa strumento bifronte. Protegge dalla pressione informativa grazie al value chain cap. Offre al tempo stesso un’infrastruttura di rendicontazione che banche, investitori e clienti corporate accettano come riferimento. Adottarlo presto significa presidiare il dialogo con la filiera senza inseguire questionari ad hoc.
La finestra del 3 giugno è breve. Per sustainability manager, RSPP con responsabilità sui dossier S1, associazioni di categoria e consulenti, resta il margine per portare osservazioni sulle bozze degli atti delegati attraverso il portale “Have Your Say”. Dopo, il testo entra nello scrutinio dei colegislatori e si chiude.
Fonti
Semplificazione ESRS e VSME, la Commissione Ue avvia la consultazione pubblica degli standard di rendicontazione per le aziende escluse dalla CSRD, Simona Politini – Osservatorio Bilanci Sostenibilità
Riferimenti normativi UE
EUR-Lex – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)
EUR-Lex – Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione del 30 luglio 2025 su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese