Dal 1° gennaio 2026 il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere – il CBAM – è entrato nella sua fase definitiva. La fase transitoria 2023-2025, in cui gli importatori dovevano solo rendicontare, è finita: ora le emissioni incorporate nelle merci importate dei settori più esposti – acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità – hanno un prezzo, pagato con certificati. Per un’impresa che importa, e per chi le sta attorno nella filiera, il contenuto di carbonio di ciò che attraversa il confine diventa una voce di costo.
Il CBAM mette sulle importazioni lo stesso prezzo del carbonio che il sistema europeo ETS impone già alla produzione interna: serve a evitare che le imprese europee, vincolate sulle emissioni, siano scavalcate da merci prodotte dove quel vincolo non c’è. Nella fase definitiva l’importatore deve dichiarare le emissioni incorporate e coprirle acquistando e restituendo certificati. La cassa, però, non è immediata: i certificati per le importazioni del 2026 si acquistano dal febbraio 2027, e la prima dichiarazione annuale è attesa per il 30 settembre 2027. Il 2026 è l’anno in cui l’obbligo prende forma, non ancora quello del pagamento.
Le emissioni incorporate sono quelle rilasciate durante la produzione del bene. L’importatore può basarsi sui dati reali comunicati dal produttore extraeuropeo oppure, quando non sono disponibili, sui valori standard fissati dalla Commissione, che però tendono a essere penalizzanti. Il prezzo dei certificati è agganciato a quello medio delle quote del sistema ETS, e dal dovuto si può detrarre il prezzo del carbonio già pagato nel Paese d’origine. Il meccanismo, inoltre, entra a regime per gradi: cresce in parallelo all’eliminazione progressiva delle quote gratuite assegnate alle industrie europee, un percorso che si completa nel 2034. Il costo, oggi contenuto, è destinato quindi a salire anno dopo anno.
Cosa cambia per le PMI importatrici
Qui la revisione del pacchetto Omnibus ha inciso in modo rilevante. È stata introdotta una soglia minima di 50 tonnellate di merci importate all’anno, calcolata sul totale annuo: chi resta sotto non ha obblighi CBAM. La Commissione stima che l’esenzione sollevi circa il 90% degli importatori, continuando però a coprire quasi il 99% delle emissioni. La soglia è cumulativa e si calcola sull’intero anno solare, sommando tutte le merci coperte: superarla anche a metà anno riporta nel perimetro tutte le importazioni dell’anno, non solo quelle successive. In pratica la gran parte delle piccole imprese che importano quantità contenute esce dal perimetro; restano dentro gli importatori sopra la soglia, che devono ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e gestire i certificati. L’esenzione, va ricordato, non vale per elettricità e idrogeno.
Per chi resta sopra la soglia la gestione non è banale. Lo status di dichiarante autorizzato va chiesto all’autorità nazionale competente, e senza di esso le merci non possono essere importate. Chi non restituisce i certificati dovuti va incontro a sanzioni proporzionate alle emissioni non coperte. E il dato di partenza dipende da terzi: senza la collaborazione del fornitore estero, che deve comunicare le emissioni dei propri impianti, l’importatore resta esposto ai valori standard e a un costo più alto.
L’effetto filiera, anche indiretto
Essere fuori dall’obbligo diretto non significa essere fuori dal problema. Un’impresa che non importa può comunque trovarsi nella catena di un cliente che importa, e ricevere richieste di dati sulle emissioni incorporate dei materiali che fornisce. Per il manifatturiero made in Italy che lavora acciaio o alluminio d’importazione, il costo del carbonio alla frontiera si traduce in input più cari e in una spinta a cercare fornitori a minore intensità di emissioni. Sul piano ESG il CBAM si salda alla rendicontazione di sostenibilità: il dato sulle emissioni dei materiali, prima tecnico, diventa una variabile di approvvigionamento e di bilancio. Le tre cose da fare subito sono verificare se si supera la soglia, attrezzarsi per raccogliere i dati di emissione dai fornitori, e inserire il possibile costo del carbonio nelle scelte di acquisto.
Fonti
- Unione europea, Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce il CBAM, testo consolidato
- Unione europea, Regolamento (UE) 2025/2083 – pacchetto di semplificazione (Omnibus) sul CBAM, 2025