Il 15 gennaio 2026 il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 674, con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce indirizzi operativi per l’applicazione della normativa antincendio nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. Un documento che arriva a colmare un vuoto interpretativo reale: nei vari Comandi territoriali l’applicazione delle stesse norme aveva prodotto esiti difformi, con evidenti ricadute sugli operatori.
Bar e ristoranti: quando scattano gli obblighi antincendio
Bar e ristoranti in senso stretto non rientrano nell’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. L’esenzione però non è assoluta. Decade in due casi: quando il locale è inserito all’interno di una struttura già soggetta a regole tecniche specifiche di prevenzione incendi — un centro commerciale, un edificio polifunzionale — oppure quando sono presenti impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW. In entrambe le situazioni, gli adempimenti antincendio si applicano indipendentemente dalla classificazione dell’attività.
Musica dal vivo, karaoke e il confine della trasformazione funzionale
Uno dei nodi più pratici riguarda i locali che affiancano all’attività di ristorazione forme di intrattenimento.
La circolare è esplicita: musica dal vivo e karaoke non mutano la natura giuridica del pubblico esercizio, purché restino accessori rispetto alla somministrazione. Il D.M. 19 agosto 1996 esclude dal proprio campo d’applicazione i pubblici esercizi con strumenti musicali — in assenza di aspetto danzante — e quelli con apparecchio karaoke, a condizione che non esistano sale dedicate e che la capienza non superi le 100 persone.
Il discrimine scatta quando l’intrattenimento diventa prevalente o comporta modifiche sostanziali al layout e agli impianti. In quel caso il locale si avvicina alle discoteche e alle sale da ballo, con possibile applicazione degli articoli 68 e 80 del TULPS e delle regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo — D.M. 19 agosto 1996 o, per le strutture adeguate dopo il 1° gennaio 2023, la RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi.
Piano di emergenza: quando è obbligatorio predisporlo
La circolare richiama la centralità della valutazione del rischio incendio in relazione alla capienza massima del locale. La soglia critica è fissata a 50 presenze simultanee tra clienti e lavoratori: superata quella cifra, scatta l’obbligo di predisporre un Piano di Emergenza e di Evacuazione secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021. L’obbligo opera anche indipendentemente dalla capienza nei luoghi con almeno 10 lavoratori o nelle attività ricomprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Il quadro normativo di riferimento è completato dal D.Lgs. 81/2008, cornice generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza antincendio e responsabilità d’impresa
C’è una lettura di questa circolare che va oltre la compliance tecnica, ed è quella che riguarda le imprese strutturate su framework ESG. La sicurezza antincendio non è solo un adempimento: è un indicatore diretto del pilastro S, quello della responsabilità sociale verso lavoratori e pubblico.
Documentare la valutazione del rischio, aggiornare il piano di emergenza, formare il personale — sono pratiche che incidono sul profilo di rischio dell’impresa e sulla sua credibilità verso finanziatori, assicuratori e clienti istituzionali. Per chi rendiconta in chiave ESG, ignorarle è una lacuna difficile da giustificare.
La Circolare 674/2026 non introduce nuovi obblighi. Stabilisce, finalmente, come quelli esistenti vadano applicati in modo uniforme. Per molti operatori è esattamente il chiarimento che mancava.