MUD 2026: il nuovo modello di dichiarazione ambientale anche quest’anno slitta al 3 luglio

Pubblicato in Gazzetta il DPCM 30 gennaio 2026. La struttura della comunicazione rifiuti non cambia nella sostanza, ma gli aggiornamenti tecnici segnano un altro passo verso il RENTRI e la tracciabilità digitale.

Ogni anno stesso copione: il DPCM che approva il modello MUD arriva in ritardo, la scadenza del 30 aprile salta, e scatta la proroga automatica. Quest’anno non fa eccezione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo, approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per il 2026. Le dichiarazioni si riferiscono ai dati dell’anno 2025. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con DPCM 29 gennaio 2025.
La scadenza: l’art. 6 della Legge 70/1994 fissa il termine ordinario al 30 aprile, ma prevede uno slittamento automatico a 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta quando il decreto arriva dopo il 1° marzo. Pubblicazione il 5 marzo, nuovo termine: 3 luglio 2026. Le imprese obbligate hanno tre mesi in più per raccogliere, verificare e validare i dati. La presentazione resta esclusivamente telematica, attraverso i portali del sistema camerale.

Cosa cambia (poco) e cosa si allinea (al RENTRI)
La struttura della Comunicazione Rifiuti resta confermata. Produzione, trasporto, recupero, smaltimento: i moduli non cambiano nella sostanza, gli operatori possono continuare con le procedure consolidate. Le novità sono aggiornamenti mirati, tutti orientati nella stessa direzione: l’allineamento al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il RENTRI, operativo dal 13 febbraio 2025 per le aziende iscritte.
In concreto: la Scheda AUT aggiorna le tipologie autorizzative per conformarsi a quelle previste dal RENTRI; le diciture sullo stato fisico dei rifiuti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata vengono riviste; le istruzioni di compilazione precisano che il calcolo previsto per gli operatori va conservato presso l’unità locale, in coerenza con il registro elettronico; e nella Scheda Materiali Secondari si passa da “aggregati riciclati” a “aggregati recuperati”, come previsto dal DM 28 giugno 2024. Aggiustamenti terminologici, non rivoluzioni. Ma è il tipo di aggiustamento che costruisce un ecosistema.

Chi deve presentarlo
I soggetti obbligati sono individuati dall’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021. In sintesi: chi raccoglie e trasporta rifiuti a titolo professionale; commercianti e intermediari senza detenzione; chi effettua recupero e smaltimento; i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti, limitatamente alle categorie dell’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del Testo Unico Ambiente. Se avete dubbi su quale categoria vi riguardi, è il momento di verificarlo – non a giugno.

Il MUD resta quello che è sempre stato: un adempimento annuale che nessuno ama compilare. La differenza è che, anno dopo anno, smette di essere un esercizio di carta e diventa un pezzo del sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti. L’integrazione progressiva con il RENTRI trasforma la dichiarazione da fotografia statica a tassello di un flusso continuo di dati. Per le imprese che redigono bilanci di sostenibilità, la coerenza tra dati MUD e reporting ambientale è un indicatore di solidità gestionale su cui il pilastro E dell’ESG si gioca la credibilità.

Fonti
DPCM 30 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026
Legge 25 gennaio 1994, n. 70, art. 6
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), art. 189

Condividi questo post sui social

Torna in alto